Mercoledì 4 settembre entra in vigore la nuova normativa riguardante l'attività delle guide turistiche in Italia; la novità ha suscitato diverse polemiche tra i professionisti e le associazioni di settore, che temono uno svilimento delle proprie competenze e abilitazioni a favore di soggetti non qualificati per svolgere in maniera adeguata il delicato compito di guidare i turisti alla scoperta di monumenti e poli culturali.
Ma quali sono le novità introdotte dalle nuove disposizioni giuridiche italiane in materia di guide turistiche? Un'analisi sul portale diritto.it spiega il senso e le conseguenze delle novità.
In pratica, la legge 97 del 6 agosto 2013, che entra in vigore a partire dal 4 settembre, recepisce alcune precise direttive dell'Unione Europea riguardanti la mobilità dei lavoratori europei, in contrasto con le precedenti norme che regolavano l'attività delle guide turistiche abilitate in Italia. Secondo l'Europa, e secondo la nuova legge italiana, non si può impedire a una guida abilitata alla professione in uno Stato membro dell'UE di svolgere il proprio mestiere in qualunque altro Stato membro. Ovvero, una guida turistica francese o tedesca o olandese deve poter svolgere la sua professione anche in Italia.
Ma nel nostro Paese, la normativa precedentemente in vigore prevedeva che le guide fossero abilitate a svolgere la propria professione esclusivamente nel territorio (provincia o regione) dove avevano ottenuto l'abilitazione. In ragione di ciò, la nuova legge in materia consente non solo alle guide europee di esercitare il proprio lavoro in qualunque stato membro, ma anche alle guide italiane di lavorare su tutto il territorio nazionale.
Ma le novità non sono state ben accolte dai diretti interessati, almeno in Italia. Federagit, l'associazione di categoria che fa parte di Confesercenti, ha criticato la nuova legge, spiegando come una guida sia "specializzata nell'illustrazione di un patrimonio culturale limitato e non va confusa con l'accompagnatore che assiste il gruppo nel corso di un viaggio. È impossibile saper effettuare visite guidate su tutto il territorio italiano", figuriamoci in tutta Europa.
Con l’entrata in vigore della L. 6 agosto 2013, n. 97 (Legge europea 2013), fissata al 4 settembre, le guide turistiche se abilitate ad esercitare la professione in altri Stati membri, potranno operare in regime di libera prestazione di servizi sul territorio nazionale senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni. La previsione è contemplata dall’articolo 3 con l’attenuante di una deroga: viene attribuito al Ministero per i beni e le attività culturali il compito di individuare i siti nei quali, in ragione del loro peculiare interesse storico, artistico od archeologico, lo svolgimento dell’attività di guida turistica è riservata a coloro che abbiano acquisito una
specifica abilitazione, in tal modo valorizzando le spiccate professionalità acquisite.
Alla base della norma è il caso di infrazione EU Pilot 4277/12/MARK, in materia di guide turistiche, per violazione degli obblighi imposti dalla direttiva servizi 2006/123/CE. Con nota 6 settembre 2012, infatti, la Commissione europea ha rilevato l’esistenza di norme in materia di guide turistiche in contrasto con l’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva citata laddove la legislazione nazionale prevede che l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica abbia validità solo nella regione o provincia di rilascio, precludendo, pertanto, alle guide la possibilità di esercitare la professione a livello nazionale.
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